SUPERBONUS 110% – TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Con il Bonus Rilancio, cambiare le finestre non è mai stato così conveniente!

Con il nuovo Superbonus 110% previsto da Decreto Rilancio, puoi cambiare le finestre con lavori in condominio beneficiando di una detrazione al 110% in cinque quote annuali di pari importo. La manovra è ufficialmente entrata in vigore il 1° luglio 2020 e interesserà tutte le spese sostenute a partire da quella data fino al 31 dicembre 2021.

Si tratta di una disposizione estremamente vantaggiosa per il privato, che potrà ottenere lo sconto in fattura dell’intero importo e cedere il credito.

Il Superbonus 110% è stato appositamente messo a punto per favorire l’edilizia privata ed è talvolta conosciuto anche come Ecobonus 2020 o Ecobonus Condomini, visto che per sua natura interessa gli edifici residenziali nella loro interezza, rivolgendosi a chiunque ne fruisca: inquilini, proprietari, usufruttuari e comodatari.

Il Superbonus 110% fa riferimento agli interventi effettuati da particolari categorie di contribuenti, ossia:

  • I condomini
  • Le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su singole unità immobiliari e solo per un numero massimo di due unità immobiliari
  • Gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
  • Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
  • Le associazioni e le società cooperative dilettantistiche (solo per gli spogliatoi)

Sono invece escluse dalla manovra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Quali interventi copre il Superbonus 110%?

Il contribuente potrà beneficiare del Superbonus 110% soltanto effettuando almeno uno dei seguenti interventi trainanti relativi all’edificio nella sua totalità:

  • L’isolamento di almeno il 25% delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio, ossia il cosiddetto “cappotto termico”.
  • La sostituzione delle caldaie esistenti relativamente alle parti comuni con impianti con caldaie a condensazione di classe energetica minima A, oppure a pompa di calore per il riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all’impianto fotovoltaico.
  • La sostituzione delle caldaie esistenti per singola unità abitativa con impianti a pompa di calore per il riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all’impianto fotovoltaico.

Soltanto in questo caso, l’installazione delle nuove finestre contestualmente a uno degli interventi primari che abbiamo appena elencato permetterà di beneficiare dell’Ecobonus infissi 2020 al 110%. Questo significa che sarà possibile ottenere nuove finestre in modo gratuito sfruttando i vantaggi del Decreto Bilancio anche per quanto riguarda i serramenti.

Per quanto concerne i limiti di ciascun intervento, il Superbonus al 100% verrà applicato come segue:

  • Cappotto termico con il limite di 50 mila euro per singola unità immobiliare, 40 mila euro per 2-8 unità immobiliari e 30 mila euro per più di 8 unità immobiliari.
  • Sostituzione degli impianti esistenti con pompa di calore/caldaia a condensazione in classe minima A fino a un massimo di 20 mila euro fino a 8 unità immobiliari, e fino a 15 mila euro a unità per edifici con più di 8 unità.
  • Interventi simili ai precedenti ma effettuati su edifici unifamiliari o unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo prevedono un limite di spesa di 30 mila euro per pompa di calore o fonte energetica a condensazione con efficienza minima classe A, inclusi impianti ibridi o geotermici

Come puoi notare, il Decreto Rilancio pone particolare risalto agli impianti fotovoltaici. Quando interventi relativi a questo tipo di impianti vengono abbinati ad altri lavori trainanti, è infatti possibile raggiungere un ammontare complessivo di spesa pari a 48 mila euro per l’intero edificio e comunque entro un limite di spesa pari a 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

L’agevolazione del 110% sarà applicabile sia per l’installazione contestuale che successiva anche di sistemi di accumulo di energia integrati con gli impianti solari fotovoltaici con limite di spesa di 1000 euro per ogni Kw. Non è tuttavia cumulabile con altri incentivi pubblici, ed è subordinata alla cessione dell’energia non autoconsumata in sito al GSE.

Il Superbonus 110% può interessare anche le stazioni di ricarica per auto elettriche, quando installate contestualmente agli interventi primari sopracitati.

Ricorda inoltre che, per accedere alle detrazioni fiscali garantite dall’Ecobonus 110%, gli interventi sull’immobile dovranno garantire il miglioramento di almeno due unità della classe energetica o, in alternativa, il conseguimento della classe energetica più alta possibile che sarà comprovata da apposita APE rilasciata da un tecnico abilitato.

Potrai sfruttare il Superbonus 110% abbinando agli interventi primari non solo la sostituzione di infissi e finestre ma anche ogni altro intervento di efficientamento energetico dei condomini o previsto dall’art. 14 del DL n.63 del 2013, convertito in Legge n.90 del 2013.

Infine, tiene presente che in caso di difformità urbanistiche o catastali anche da parte di uno solo dei condomini, l’intero condominio non potrà più beneficiare del Superbonus 110%. I singoli condomini potranno però accedere all’Ecobonus o alla ristrutturazione con sconto in fattura del 50%.

Cosa succede se si sostituiscono i soli serramenti

Nel caso in cui l’intervento si limiti alla sostituzione dei soli serramenti, il contribuente non avrà diritto di beneficiare del Superbonus del 110% ma potrà ottenere l’Ecobonus con sconto in fattura diretto pari al 50%, ossia un’agevolazione comunque molto appetibile.

Tale sconto in fattura del 50% per gli infissi può inoltre essere applicato anche per i lavori di solo recupero edilizio, come restauro, manutenzione e ristrutturazione. Il tetto di spesa agevolabile per ogni intervento verrà calcolato tramite la moltiplicazione per il numero di unità immobiliari incluse nell’edificio.

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